Nuovo DPCM del 2/3/2021

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

In sintesi le principali novità e le misure confermate

MISURE GENERALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

 A. E’ fatto obbligo indossare strumenti di protezione delle vie respiratorie su tutto il territorio nazionale, salvo i casi in cui sia possibile mantenere  isolamento rispetto ad altri soggetti non conviventi.

B. L’obbligo non si applica ai minorenni di 6 anni, ai portatori di handicap e a coloro che svolgono attività sportiva.

C. E’ fatto obbligo mantenere la distanza sociale di sicurezza di 1 metro.

D. E’ fatto divieto spostarsi fra regioni o fra province autonome, salvo gli spostamenti dovuti a ragioni di lavoro, salute o altre situazioni di necessita.

E. In caso di sintomatologia febbrile è fatto obbligo di restare presso la propria abitazione e di contattare il medico curante.

MISURE VALIDE PER LA CD. “ZONA BIANCA”

A.Alle attività economico-produttive si applicano i protocolli sanitari siglati nel corso del 2020, al pari delle altre zone previste dal decreto.

B. Restano sospesi gli eventi di aggregazione pubblica (manifestazioni, fiere, congressi, eventi in sale da ballo o discoteche sia all’aperto che al chiuso, nonché la partecipazione a competizioni sportive).

C. Nelle cd. zone bianche cessano le limitazioni/sospensioni alle attività normate dalla colorazione a zone.

MISURE VALIDE PER LA CD. “ZONA GIALLA”
 
A. E’ fatto divieto di spostarsi fuori dalla propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 (coprifuoco), fate salve esigenze di lavoro, salute o altre necessita da auto-dichiarare.

B. E’ fatta possibilità di spostarsi per una volta al giorno presso un’abitazione privata in territorio regionale in gruppi non superiori a due persone rispetto a quanti gia conviventi.

C. Le manifestazioni possono svolgersi solamente in forma statica, con rispetto del distanziamento.

D. E’ fatta possibilità di inibire l'accesso temporaneo (fasce orarie) o permanente del pubblico a determinate zone del territorio per evitare il formarsi di assembramenti.

E. Le attività economiche devono riportare il numero massimo di soggetti ammessi all’interno agli esercizi.

F. Le visite presso strutture di ospitalità e degenza, nonché residenze, RSA, ecc.,da parte di parenti e visitatori sono concordate con la dirigenza sanitaria.

G. Le funzioni religiose proseguono con limitazione degli assembramenti e nel rispetto dei protocolli sanitari.

H. Sono sospesi convegni e congressi che non siano organizzati a distanza.

I . Le cerimonie pubbliche si svolgono senza pubblico, nel rispetto dei protocolli sanitari.

J. I |musei e le biblioteche possono svolgere l'attività con pubblico durante la settimana, mentre dal 27 Marzo 2021 é fatta possibilità di svolgere l’attività anche nel weekend mediante prenotazione anticipata online.

Dal 27 Marzo 2021 riaprono le sale cinema e teatri con rispetto della riduzione del pubblico al 25% della massima autorizzata (non oltre 400p. all’aperto, 200 al chiuso). I posti devono essere preassegnati.

L. Restano sospese le attività in centri culturali, ricreativi o sociali, nonché le attività di sale da ballo o discoteche (sia all’aperto che al chiuso). Restano sospese anche fiere e sagre.

M. Restano sospese le attività di sale da gioco, bingo, scommesse, cosi come restano sospesi i parchi a tema/divertimento.

N. Restano chiuse le piscine, le palestre, i centri termali e benessere. L’attività sportiva individuale è consentita presso aree pubbliche e aree attrezzate (all’aperto).

O. Non sono consentiti gli sport da contatto, mentre le competizioni e gli allenamenti di sport ritenuti d’interesse nazionali si svolgono nel rispetto dei protocolli adottati dalle singole federazioni.

P. Restano chiusi al pubblico gli impianti sciistici.

Q. La didattica scolastica secondaria si svolgere con prevalenza in presenza (fino al 75% presso le scuole superiori). Per le scuole d’infanzia, primarie e medie le lezioni avvengono in presenza. I Governatori della Regione possono adottare provvedimenti di chiusura, anche a livello comunale, degli istituti ove insistano misure di contenimento locale della diffusione del virus.

R. Sono sospese le prove concorsuali selettive e gli esami di abilitazione professionale, eccezion fatta il reclutamento di personale sanitario e le procedure di selezione presso P.A. che possano garantire affluenza di massimo 30 partecipanti per sessione d’esame.

S. Nei giorni pre-festivi e festivi sono chiusi i centri commerciali e le gallerie commerciali, eccezion fatta per gli esercizi essenziali collocati al loro interno (alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole, ecc.).

T. Bar e ristoranti possono svolgere l’attività con pubblico dalle 5.00 alle 18.00, con massimo quattro clienti per tavolo. Il servizio di sola ristorazione può svolgere asporto fino alle 22.00, mentre i bar possono fare asporto fino alle 18.00. Dopo le ore 18.00 é fatto divieto di consumare cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le strutture ricettive svolgono la loro attività nel rispetto dei protocolli sanitari.

V. Le attività con servizio alla persona possono operare nel rispetto dei protocolli sanitari.

MISURE VALIDE PER LA CD. “ZONA ARANCIO”

 A. E’ fatto divieto entrare/uscire dai territori in zona arancio, se non per esigenze di lavoro, salute o altre necessita da autodichiarare. E’ consentito il solo transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.

B. E’ vietato lo spostamento fuori dal territorio comunale.

C. E’ consentito lo spostamento nel comune dalle 5.00 alle 22.00 per una sola volta al giorno verso altra abitazione privata, in numero non superiore a 2 persone oltre a quelle già residenti.

D. Per i soli comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è prevista la possibilità dello spostamento fuori comune entro 30 km, eccetto verso i capoluoghi di Provincia

E. Sono sospese le atti di musei, teatri e sale cinematografiche (anche all’aperto). Possono, invece, svolgere la propria attività le biblioteche con servizio su prenotazione.

F. Sono sospesi i servizi di ristorazione e bar, mentre potranno svolgere servizio le mense e i catering su base contrattuale. Per tali attività è consentito svolgere consegne a domicilio senza limiti di tempo, ovvero asporto fino alle ore 22.00 (18.00 per i bar).

MISURE VALIDE PER LA CD. “ZONA ROSSA”

A.E’ fatto divieto entrare/uscire dal territorio in zona rossa, salvo i casi di necessità per lavoro, salute o altre urgenze da autodichiarare.

B.Non é possibile muoversi sul territorio comunale.

C.E’ possibile il mero transito sui territori in zona rossa per raggiungere altri territori non soggetti a limitazione.

D.Tutte le attività sportive, anche se svolte all’aperto, sono sospese. E’ consentito svolgere attività sportiva individuale nei pressi della propria abitazione.

E.Sono sospese le attività di musei, teatri e sale cinematografiche (anche all’aperto). Possono, invece, svolgere la propria attività le biblioteche con servizio su prenotazione

F.Sono sospese le attività didattiche in presenza di qualsiasi istituto scolastico. La didattica deve essere erogata a distanza.

G.Sono sospesi gli esami di idoneità per conseguire la patente di guida.

H.Sono sospese le attività commerciali al dettaglio non rientranti nell’Allegato 23.

I.Sono sospesi i mercati rionali, fatta salva la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e generi florovivaistici.

J.Sono sospese le attività di servizio alla persona non rientranti nell’Allegato 24.

K.Sono sospesi i servizi di ristorazione e bar, mentre potranno svolgere servizio le mense e i catering su base contrattuale. Per tali attività è consentito svolgere consegne a domicilio senza limiti di tempo, ovvero asporto fino alle ore 22.00(18.00 per i bar).

Scarica qui il DPCM 2 marzo 2021.pdf

Ultimo aggiornamento: 03/03/2021 11:11:02