Ordinanza del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia
Il testo all'articolo 1 dell'ordinanza a seguito riportata prevede che:
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia,
dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo
un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti
dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.Scarica qui l'Ordinanza.pdf
Scarica qui il modello di autocertificazione.pdf
Ultimo aggiornamento: 05/11/2020 05:38:34