Congedo parentale COVID-19

Il congedo parentale COVID-19 per coronavirus è stato introdotto dal decreto Cura Italia.

Ma come fare domanda?
Una circolare INPS del 25 marzo 2020, la numero 45, che si allega per opportuna conoscenza, fornisce le istruzioni per richiedere il congedo parentale COVID-19 secondo le diverse tipologie di lavoratori dal 1 aprile 2020.

Il congedo parentale COVID-19 ricordiamo che è un aiuto per i genitori con figli fino a 12 anni.

Questo congedo, per venire incontro alle famiglie dal momento che le scuole sono chiuse dal 5 marzo a causa dell’emergenza coronavirus, può essere fruito da uno o entrambi i genitori (alternativamente), anche in maniera non continuativa, per un periodo massimo di 15 giorni. Per i genitori con figli disabili non vi sono limiti per l’età degli stessi.
Il congedo parentale straordinario prevede, rispetto a quello ordinario al 30%, un’indennità pari al 50% della retribuzione dei lavoratori. La misura inoltre prevede che possa essere fruito non solo da dipendenti pubblici e privati, ma anche dai lavoratori autonomi.
Il congedo parentale COVID-19 non è l’unico strumento di supporto alle famiglie in emergenza coronavirus perché può essere fruito, in modo alternativo, un bonus baby sitter. Ricordiamo che anche i genitori con figli dai 12 ai 16 anni possono richiedere il congedo parentale COVID-19, ma senza indennità.

Congedo parentale COVID-19: requisiti nel DL Cura Italia

I requisiti per il congedo parentale COVID-19 sono stabiliti dal DL Cura Italia entrato il vigore il 17 marzo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede un «pacchetto famiglia» che include anche il bonus baby sitter.

Nel decreto è previsto un congedo parentale speciale per i genitori dipendenti del settore privato a decorrere dal 5 marzo (dalla chiusura delle scuole in tutta Italia) per un periodo continuativo o frazionato che non può essere superiore ai 15 giorni per i figli fino a 12 anni. I giorni di congedo prevedono un’indennità pari al 50% della retribuzione e il periodo di congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa.

Inoltre il decreto prevede che per il congedo ordinario e il prolungamento dello stesso previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n.151/2001 il decreto Cura Italia prevede che:
“Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 (parentale COVID-19 n.d.r) con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.”

I genitori iscritti alla gestione separata hanno diritto al congedo parentale COVID-19 per un periodo di 15 giorni con un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzato per definire l’indennità di maternità. La stessa indennità è prevista per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è stabilita sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge e definita sulla base della tipologia di lavoro autonomo.

Inoltre è previsto che il congedo parentale COVID-19 possa essere fruito alternativamente da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni complessivi a patto che nel nucleo familiare non vi sia un genitore che prende altra forma di sostegno al reddito.

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Scarica qui la circolare.pdf