Accesso civico "generalizzato"

Il diritto di accesso civico generalizzato consiste, in sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio del nuovo istituto risiede nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Tale diritto costituisce, altresì, uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, anche non cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Inoltre non è necessario fornire alcuna motivazione connessa all’interesse per i documenti o dati richiesti.

È necessario però identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Sono, infatti, inammissibili le richieste nelle quali l’oggetto sia talmente vago da non permettere di identificare la documentazione di interesse, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. In tali casi l’istante può comunque precisare meglio la propria richiesta, indicando gli elementi utili in suo possesso.

Costi dell’istanza
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Presentazione dell'istanza
E' possibile presentare istanza direttamente presso l’ufficio che detiene i dati, documenti o informazioni (se conosciuto), o a mezzo posta presso il medesimo ufficio e presso il Protocollo del Comune di Triuggio (Via V, Veneto, 15 20844 Triuggio)  anche via mail  a segreteria@comune.triuggio.mb.it o posta certificata: comune.triuggio@legalmail.it.

Per info:
-Settore Amministrativo e della comunicazione:Ufficio protocollo settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
T. 03629741201
-Settore Socio Educativo: socioeducativo@comune.triuggio.mb.it
T.03629741211
-Settore Gestione del Territorio: ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it
T.03629741209
-Settore Economico e Finanziario: ragioneria@comune.triuggio.mb.it
T. 03629741207
-Settore Polizia Locale: polizialocale@comune.triuggio.mb.it
T. 0362997644

In caso di inerzia del Responsabile del procedimento il soggetto con potere sostitutivo:
Segretaria Generale Dr.ssa Giovanna Italiano  mail: giovanna.italiano@comune.triuggio.mb.it  Tel. 0362/9741205 (al lunedì mattina e al govedì pomeriggio)

Altre informazioni sul procedimento
Ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto trasparenza, l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico inerente la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato connesso alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei suddetti interessi privati, l’Amministrazione ha l’obbligo di interpellare i controinteressati mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica), entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico. Decorso tale termine l’amministrazione, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, provvede sulla richiesta di accesso civico.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.

I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al giudice amministrativo.

L’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.

L’ente destinatario della richiesta di accesso civico può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati personali.

Scarica qui il modello di accesso civico generalizzato.pdf