Possono richiedere l’assegno le donne residenti cittadine italiane, comunitarie e extracomunitarie in possesso dei seguenti titoli di soggiorno:
- Carta di soggiorno ancora valida al momento della presentazione della domanda;
- Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno;
- Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione di durata quinquennale;
- Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei;
- Ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (in fase di richiesta del permesso, la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno).
- Per le cittadine extracomunitarie: il figlio che non risulti nato in Italia o non risulti cittadino di uno stato dell'Unione Europea (UE) deve essere in possesso di carta di soggiorno.
- Possono inoltre richiedere l’assegno le donne extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (non necessitano del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo poiché equiparate, in questo caso, alle cittadine italiane)
L’assegno spetta alle mamme che non beneficiano di alcun trattamento previdenziale di maternità, oppure, in misura ridotta, a chi ha percepito un trattamento previdenziale di maternità inferiore all’importo dell’assegno.
Requisito ISEE: non aver superato € 20.221,13 di valore ISEE per l'anno 2024;
L’assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre nei casi di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi. Inoltre, nel caso di decesso della madre.