Covid -19 Misure di contenimento dell'epidemia

Decreto festività e aggiornamento modalità quarantena

Ripristino dell'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto, estensione del Green Pass Rafforzato per accedere a esercizi pubblici e trasporti nuove misure per la quarantena e l'isolamento.
Il Governo ha disposto ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge n.221 del 24 dicembre 2021).

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine fino al 31 gennaio:
  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  •  obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche
Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022
  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

  • Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
  • Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:    al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  •  musei e mostre;
  •  al chiuso per i centri benessere;
  •  centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  •  parchi tematici e di divertimento;
  •  al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  •  sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Clicca qui per ulteriori informazioni al link del Governo


Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento
Il Ministero della salute ha emanato anche una circolare ad hoc che contiene nuove misure sulla quarantena e l'isolamento.
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
 
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantenaprevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito untest molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbianocompletato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomaticiche:
    - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
    - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
    - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione diun test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
 
Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenutele comuni recauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
 
Isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Circolare ministeriale nuove misure quarantena e isolamento

Ultimo aggiornamento: 03/01/2022 11:11:34