DPCM 26 Aprile misure di contenimento dal 4 maggio

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale il Governo ha stabilito le misure in vigore dal 4 maggio che a seguito sono descritte.
Ricordiamo che in ogni caso occorre attendere l'eventuale Ordinanza di Regione Lombardia che, come in passato,  potrebbe prevedere restrizioni più limitative.
Le principali misure previste nel DPCM del 26 Aprile sono le seguenti:

- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare  congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto è soggetto al divieto di assembramento e alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

-non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Le sessioni di allenamento sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale di discipline sportive individuali.

- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche

-l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettandorigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

-sono sospesi i servizi di musei e biblioteche;

- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, università, corsi per anziani.

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).Resta consentita la ristorazione con consegna a domicili nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

-restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

-sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM..

 Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

Allegato 3 - Codici ATECO attività produttive che riprendono dal 4/5/2020

Allegato 4 - Misure igienico -sanitarie

Allegato 5 - Misure per gli esercizi commerciali

Allegato 6 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

Allegato 7 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri




Scarica qui il testo completo del DPCM 26/04/2020.pdf

Ultimo aggiornamento: 27/04/2020 11:07:33