Tra le principali novità apportate dal DPCM del 24 ottobre si segnalano, in particolare:
- la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema, sale da concerto e in altri spazi, anche all'aperto;
- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18. È permesso un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, eccetto quelli svolti con modalità a distanza;
- il divieto di svolgere sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.
- la sospensione dei parchi tematici e di divertimento,
- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Ad integrazione del DPCM del , in base all’
Ordinanza n. 624 del 27 ottobre, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre le seguenti misure:
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO
L’Ordinanza del 26 ottobre
firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente di
Regione Lombardia Attilio Fontana riconferma le misure adottate con l’Ordinanza del 21 ottobre.
Come stabilito dall’Ordinanza, che rimarrà in vigore fino al 13 novembre, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio,
dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario
esibire una autodichiarazione.
L’Ordinanza stabilisce inoltre il divieto di bere bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici (es. parchi,
giardini e ville aperte al pubblico).
LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA
Nelle giornate di sabato e domenica è
disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi
commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.
Questa disposizione non si applica alla vendita di
generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti
cosmetici e per l'igiene personale, prodotti per l’igiene della casa,
piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande
situate all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri
commerciali vengono applicate le misure limitative e le Linee guida
previste dal DPCM del 24 ottobre e dall’Ordinanza n. 624.
Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività
artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle
Linee guida in vigore.
MISURE PER PREVENIRE L’AFFOLLAMENTO NEI NEGOZI
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere
obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il
numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla
base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
-> Scarica i cartelli compilabili e stampabili
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va
assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti.
Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile,
modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es.
tramite app).
MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su
area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal DPCM del 24 ottobre,
- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve
cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- sono chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande situati negli ospedali, lungo le autostrade e le
tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agro-alimentari
all’ingrosso.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta
residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e
conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico
ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio:
situazioni di fine vita), e comunque sempre dopo rilevazione della
temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure
necessarie ad impedire il contagio.
DIDATTICA A DISTANZA
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Possono essere svolte in presenza soltanto le attività di laboratorio, individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie.
Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.
Tali disposizioni si applicano anche a coloro che organizzano percorsi di formazione professionale
(ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua). Sono quindi
consentite in presenza soltanto le attività pratiche e di laboratorio,
oltre allo svolgimento degli esami.
Alle Università è raccomandato di promuovere la didattica a distanza quanto più possibile.
SLOT MACHINES
Resta sospeso il gioco operato con
dispositivi elettronici del tipo “slot machines" situati all’interno di
esercizi pubblici, esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche, produttive e ricreative elencate al punto 1.4 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte in maniera compatibile a quanto disposto dai provvedimenti in vigore (il DPCM del 24 ottobre, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto e l’Ordinanza regionale n. 624 del 27 ottobre).
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente
(che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la
raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il
questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne
immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e
segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.
All’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente raccomandata
la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei
genitori/adulti che li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una
temperatura superiore ai 37.5 °C al bambino o ai suoi accompagnatori,
l’accesso non sarà consentito.
La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo.
LINK UTILI
L’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 (tranne che per quanto previsto all’art. 7 dell’Ordinanza n. 624 del 27 ottobre) e l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 sono revocate.
Rimane valido, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 624 del 27 ottobre, quanto previsto dalle misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
Scarica qui l'ordinanza di Regione Lombardia n. 624 del 27/10/2020.pdf