Si pubblica in allegato l’ordinanza del presidente Attilio Fontana che dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.
L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
- sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
-sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
-divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
- divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
- vietato lo sport e le attività motorie all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessitàfisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanzedella residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogodi residenza o domicilio.
Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e,
limitatamentealla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i
tabaccai. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso
all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo
familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre
persone.
Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.
Scarica qui l'ordinanza di Regione Lombardia in data 21/3/2020.pdf
Scarica qui la locandina sulle attività all'aperto.pdf