Potatura siepi su strade comunali

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE: POTATURA DI SIEPI E PIANTAGIONI E ALTRE MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE STRADE COMUNALI

Si ricorda a tutti i proprietari l’obbligo di verificare la stabilità e la vitalità delle piante e di procedere alla corretta potatura dei rami ammalorati attenendosi alle prescrizioni dettate dalle norme del Codice della Strada e del Regolamento comunale di Polizia Urbana, che di seguito si riportano:

E’ OBBLIGATORIO

Per tutti i proprietari ed i fittavoli di aree confinanti con parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o vicinali d’uso pubblico, effettuare un’adeguata manutenzione periodica di tali aree, per ragioni di salvaguardia del decoro urbano e della sicurezza della circolazione stradale.
In particolare, devono essere eseguiti i seguenti interventi:
• Il taglio dell’erba e la potatura delle siepi, in modo da non ostacolare il transito sui marciapiedi e le carreggiate e l’utilizzo delle aree pubbliche;
• il taglio dei rami delle piante che, sporgendo oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, od ostacolano lo spazzamento stradale, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
• la rimozione di piante, foglie ramaglie che cadessero sul piano viabile, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
• la rimozione di materiali, terriccio o sassi che franassero dai lotti confinanti;
• mantenere in buono stato gli sbocchi degli scoli delle acque piovane che confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alle strade.
I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell’anno.
Si avverte, inoltre, che l’inadempienza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative ed espone i responsabili al risarcimento dei danni.

Normativa di riferimento

- Art. 29 del D.Lgs n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, Piantagioni e siepi.

• “i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.
• Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
• Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.
• Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.


- Art. 31 del D.Lgs n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, Manutenzione delle ripe.

• “i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
• Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.
• La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Art. 75 Regolamento di Polizia Urbana - Cura delle siepi e piante
• I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi “vive” in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo per le persone e per le cose o di intralcio alla circolazione dei veicoli.

Alla luce delle norme sopra citate i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza stradale;
Si ricorda altresì che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’Art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Info e chiarimenti Ufficio Polizia Locale 0362/997644

Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 12:49:03