Rimozione vincoli determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia convenzionata

Si avvisa che

è possibile rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita’ abitative e loro pertinenze contenuti nella convenzione di edilizia residenziale.

Il comma 49bis della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i. consente di rimuovere i vincoli relativi alla determinazione  del prezzo massimo di cessione agli alloggi di edilizia residenziale convenzionata e loro pertinenze nonché del canone di locazione, per i quali sono decorsi cinque anni dal primo trasferimento.

La rimozione avviene su specifica richiesta del proprietario da inoltrare al Comune a mezzo di stipula di convenzione in forma pubblica, soggetta a trascrizione e per un corrispettivo determinato con le modalità indicate nel medesimo comma.

Il Comune riceve la richiesta e completata l’istruttoria, quindi comunica al richiedente, il corrispettivo per la rimozione dei vincoli da versare entro il termine previsto. Contestualmente all’accettazione, il beneficiario dovrà procedere al versamento, a titolo di anticipo, di una somma pari almeno al 20% del corrispettivo quantificato e si impegna a stipulare, entro 30 giorni dal pagamento a saldo dell'intero corrispettivo, l’atto di rimozione dei vincoli secondo lo schema adottato dal Comune.
Le spese relative, comprese quelle di rogito, catastali, le imposte, i bolli, sono a carico del beneficiario.

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Delibera G.C. n. 22 del 08.03.2017