Trasporti eccezionali

Ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale n°6 del 4 aprile 2012 e secondo gli aggiornamenti approvati con DGR nr. XI/1341 del 4 marzo 2019, si comunica che non sono presenti strade di competenza comunale percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali o in condizione di eccezionalità, per le seguenti tipologie:

A-Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 tonnellate;
B-Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 tonnellate;
C-Mezzi d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 tonnellate;
D-Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 tonnellate;
E-Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 tonnellate con limite di carico per asse di 13 tonnellate;
F-Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione;
G-Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 tonnellate con limite di carico per asse di 13 tonnellate;
H-Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 tonnellate con limite di carico per asse di 13 tonnellate;
I-Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25 metri e massa complessiva fino a 75 tonnellate;
J-Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25 metri e massa complessiva fino a 108 tonnellate;
K-Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35 metri e massa complessiva fino a 108 tonnellate;
L-Macchine agricole eccezionali;
M-Veicoli o trasporti eccezionali "fuori sagoma" non eccezionali per massa - veicoli complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri - lunghezzi 20 metri;
N-Veicoli o trasporti eccezionali "fuori sagoma" non eccezionali per massa - veicoli complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri - lunghezzi 25 metri.